Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza depositata l´8 aprile 2016 n. 6891, hanno rimesso alla Corte Costituzionale la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell´art. 69, d.lgs. n. 165 del 2001.
Le Sezioni Unite sono quindi intervenute sulla annosa vicenda della tutela riservata ai dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano proposto domanda giudiziale successivamente al termine imposto, a pena di decadenza, dalla stessa disposizione (15 settembre 2000).
La pronuncia delle Sezioni Unite fa seguito a quella della Corte EDU 4 febbraio 2014 che ha assodato il contrasto della disciplina nazionale con l´art. 6, par. 1, della CEDU e l´art. 1, protocollo n. 1 alla medesima convenzione, concorrendo a dilatare il sindacato esercitabile, sotto il profilo della giurisdizione ex art. 111 u.c. Cost., sulle sentenze del giudice amministrativo.
Secondo la Cassazione, "è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all´art. 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".
Si allega testo della sentenza e commento apparso sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
Le Sezioni Unite sono quindi intervenute sulla annosa vicenda della tutela riservata ai dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano proposto domanda giudiziale successivamente al termine imposto, a pena di decadenza, dalla stessa disposizione (15 settembre 2000).
La pronuncia delle Sezioni Unite fa seguito a quella della Corte EDU 4 febbraio 2014 che ha assodato il contrasto della disciplina nazionale con l´art. 6, par. 1, della CEDU e l´art. 1, protocollo n. 1 alla medesima convenzione, concorrendo a dilatare il sindacato esercitabile, sotto il profilo della giurisdizione ex art. 111 u.c. Cost., sulle sentenze del giudice amministrativo.
Secondo la Cassazione, "è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all´art. 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".
Si allega testo della sentenza e commento apparso sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa