Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con Sentenza n. 5757 del 2016 depositata il 26 marzo.
La Sentenza ha preso le mosse da un attualissimo caso, nel quale i figli si trovano al centro delle liti tra i coniugi con enormi conseguenze psichiche e d emotive.
La moglie, nel caso specifico, aveva chiesto l´addebito al marito sostenendo che lo stesso avesse agito con violenza e posto in essere ingiurie nei loro confronti.
Ciò premesso, nonostante il riscontro oggettivo di quanto appena affermato, i Giudici non hanno addebitato la separazione al marito ritenendo piuttosto la moglie responsabile della totale alienazione del rapporto padre figlia avvenuto a seguito del continuo atteggiamento di sfiducia che la stessa mostrava nei confronti del marito.
La madre, infatti, aveva creato un rapporto definito dai Supremi Giudici simbiotico funzionale con la figlia, e osteggiato il percorso consigliato dagli specialisti, così rendendo ancora più debole ed inclinato il rapporto tra la figlia e il di lei padre.
Anche in ordine alle doglianze economiche della madre, che chiedeva una revisione dell´assegno, la Cassazione ha stabilito che nessun errore fosse riscontrabile nell´operato del Giudice di merito che aveva operato una valutazione complessiva delle posizioni economiche.
In particolare, affermando che il giudice, nel determinare il quantum dell´assegno, può operare la valutazione anche nei termini su detti, non essendovi necessità di un analisi analitica dei redditi.
Per tali motivi i Giudici Supremi non hanno accolto le doglianze della donna, stabilendo piuttosto il principio di diritto della impossibilità di addebito nei confronti del padre nei casi come quello illustrato.
La Sentenza ha preso le mosse da un attualissimo caso, nel quale i figli si trovano al centro delle liti tra i coniugi con enormi conseguenze psichiche e d emotive.
La moglie, nel caso specifico, aveva chiesto l´addebito al marito sostenendo che lo stesso avesse agito con violenza e posto in essere ingiurie nei loro confronti.
Ciò premesso, nonostante il riscontro oggettivo di quanto appena affermato, i Giudici non hanno addebitato la separazione al marito ritenendo piuttosto la moglie responsabile della totale alienazione del rapporto padre figlia avvenuto a seguito del continuo atteggiamento di sfiducia che la stessa mostrava nei confronti del marito.
La madre, infatti, aveva creato un rapporto definito dai Supremi Giudici simbiotico funzionale con la figlia, e osteggiato il percorso consigliato dagli specialisti, così rendendo ancora più debole ed inclinato il rapporto tra la figlia e il di lei padre.
Anche in ordine alle doglianze economiche della madre, che chiedeva una revisione dell´assegno, la Cassazione ha stabilito che nessun errore fosse riscontrabile nell´operato del Giudice di merito che aveva operato una valutazione complessiva delle posizioni economiche.
In particolare, affermando che il giudice, nel determinare il quantum dell´assegno, può operare la valutazione anche nei termini su detti, non essendovi necessità di un analisi analitica dei redditi.
Per tali motivi i Giudici Supremi non hanno accolto le doglianze della donna, stabilendo piuttosto il principio di diritto della impossibilità di addebito nei confronti del padre nei casi come quello illustrato.
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