Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7371 depositata il 14 aprile 2016. Presupposto dell´imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), hanno sottolineato i Supremi Giudici, è l´esercizio abituale di un´attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l´attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell´imposta a norma dell´art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l´esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l´attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d´imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell´autonoma organizzazione.
Sentenza allegata
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