Di Redazione su Giovedì, 14 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Concordato con riserva, termine deposito perentorio, insindacabile in Cassazione

Con Sentenza n. 6277/2016, depositata il 31 marzo 2016, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nella procedura di concordato cd. "con riserva", il termine previsto dall´art. 161, comma 6, Legge Fallimentare per il deposito della proposta, del piano e della ulteriore documentazione di cui ai suoi precedenti commi 2 e 3, ha carattere perentorio e il provvedimento reiettivo dell´istanza con cui ne sia stata chiesta la proroga è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
In allegato Sentenza