Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 23 Marzo 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Trascrizione servitù, SC: insindacabile la valutazione operata dal Giudice di merito

Con ordinanza n. 6992 dell'11 marzo 2019, la Corte di cassazione si è occupata della questione relativa all'opponibilità a terzi dell'atto costitutivo di una servitù. In buona sostanza, i Giudici di legittimità sono stati chiamati a rispondere sul seguente quesito: "La servitù, per essere opposta a terzi, deve essere trascritta regolarmente in tutti i suoi elementi?". A parere della Suprema Corte, no. Ma vi è più. Secondo la stessa, quando sorge una contestazione in merito alla sussistenza di tali elementi, essi sono valutati dal giudice di merito; una valutazione, questa, che, ove congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Ma ripercorriamo nel dettaglio i punti più salienti del caso.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello, con cui è stata accolta la domanda del proprietario del terreno limitrofo a quello dei ricorrenti. In pratica, quest'ultimo, originariamente ha agito in giudizio nei confronti dei ricorrenti per i seguenti motivi:

Per i motivi innanzi esposti, il proprietario del fondo dominante (ossia del fondo che si avvantaggia della servitù) ha adito l'autorità giudiziaria, chiedendo che si ordinasse ai convenuti di demolire quanto costruito in violazione della servitù in questione. Questi ultimi, costituendosi in giudizio, hanno dedotto che tale servitù non può essere loro opposta, in quanto non è stata trascritta regolarmente in ogni suo elemento. 

 In primo grado, il Tribunale ha rigettato la domanda del proprietario del terreno dominante, al contrario del Giudice d'appello che l'ha accolta.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità richiamano «il principio per cui per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi»:

Inoltre, secondo la Corte di cassazione e l'orientamento giurisprudenziale prevalente in punto, per identificare il fondo dominante:

Chiarito questo, ad avviso dei Giudici di legittimità, quando sorge una contestazione in merito alla sussistenza di tali elementi, questi sono valutati dal giudice di merito. Si tratta, in buona sostanza, di una valutazione di fatto relativa: 

Ne consegue che tale apprezzamento, concretizzandosi in un giudizio di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, qualora esso risulta correttamente motivato. In punto, la stessa giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituisce «apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici o errori di diritto, il giudizio espresso dal giudice del merito circa l'esistenza, nella nota di trascrizione, degli elementi necessari per individuare il bene e il diritto che forma oggetto del negozio trascritto» (cfr. Cass. 14.2.1966, n. 443; Cass. 10.8.1977, n. 3692). Orbene, tornando al caso di specie, a parere dei giudici di legittimità, la Corte d'appello ha ben argomentato la sua decisione di accoglimento della domanda del proprietario del fondo dominante, affermando che dagli atti in questione emergono con chiarezza gli elementi identificativi della servitù. Né i ricorrenti possono criticare il risultato interpretativo raggiunto da tale autorità giudiziaria, perché «per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 22.2.2007, n. 4178)».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione dei ricorrenti, confermando la decisione di secondo grado. 

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