Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 12 Marzo 2025
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Terzo trasportato, SC: “Il risarcimento è dovuto a prescindere dalla responsabilità dei conducenti”

Con la decisione n. 3118 dello scorso 7 febbraio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui presupposti per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha ricordato che "la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore del vettore prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all'altro conducente".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, una ragazza, terza trasportata su un motociclo, riportava gravi lesioni personali a seguito di un sinistro occorso sulla A1, allorché un veicolo, invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia, invadeva il motociclo.

La compagnia assicuratrice del motociclo riscontrava la richiesta di liquidazione del danno subito dalla ragazza ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni e, all'esito, agiva contro l' impresa designata dal FGVS, in via di rivalsa, chiedendone la condanna al pagamento della somma erogata alla danneggiata, pari ad € 1.100.000,00, oltre spese.

Il Tribunale rigettava le domande attoree, rilevando che – alla luce della giurisprudenza della Cassazione del 2020 – il presupposto per l'azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore che avesse risarcito il terzo trasportato, ex art. 141 c.d.a., era che vi fosse la corresponsabilità tra almeno due veicoli, mentre nella specie tanto era da escludere.

La Corte d'appello di Venezia confermava in toto la sentenza del giudice di prime cure. 

Contro siffatta decisione, proponeva ricorso per Cassazione la compagnia assicuratrice del motociclo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, per aver la sentenza impugnata fornito una lettura della nozione di "caso fortuito" comprensiva anche del fattore umano, così giungendo alla conclusione che tale disposizione non fosse applicabile al caso di specie, ove era incontestata la corresponsabilità del vettore.

Secondo il ricorrente, invece, la nozione di "caso fortuito" di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni doveva essere logicamente distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, coincidendo con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo.

La Cassazione condivide le doglianze della società ricorrente.

Gli Ermellini precisano che la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore del vettore prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all'altro conducente.

In particolare, la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 del codice delle assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. 

L'indirizzo applicato dai giudici di merito è stato, infatti, definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza successiva, la quale, a partire da una sentenza delle Sezioni Unite del 2022, ha riaffermato il principio secondo cui l'azione diretta prevista dall'art. 141 del codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

La giurisprudenza ha altresì specificato che la nozione di 'caso fortuito', prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del codice delle assicurazioni, riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. 

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