Di Redazione su Venerdì, 19 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Contrasto tra CTU dei gradi di merito, S.C.: loro mancata comparazione conduce a cassazione sentenza

In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 16271 del 2016, decisa nella camera di consiglio dell´8 aprile e depositata il successivo 3 agosto.
Il caso all´esame dei supremi giudici era riferito ad una vicenda molto delicata, che aveva come protagonista un minore e la sua permanenza presso una comunità terapeutica a seguito della separazione dei genitori.
Il ricorso per Cassazione proposto dalla madre ha trovato accoglimento da parte dei giudici di legittimità, che hanno ritenuto fondate le censure dalla stessa mosse alla sentenza di merito impugnata, in particolar modo in ordine alla valutazione delle molteplici consulenze tecniche d´ufficio espletate nel corso della istruttoria.
Il ricorso è apparso alla Suprema Cortre fondato in quanto la motivazione della Corte di appello non aveva analizzato dettagliatamente, a causa del carattere interlocutorio della decisione sul regime di affidamento del minore, le valutazioni compiute nel corso del primo grado dal consulente tecnico, rendendo così arduo il confronto con le valutazioni compiute dal CTU nominato nel corso del giudizio di appello. Confronto, la cui mancata esplicitazione ha costituito proprio l´oggetto della impugnazione per cassazione.
In particolare, la motivazione della sentenza impugnata, ad avviso della Sezione, non poteva essere considerata compiutamente rappresentativa delle osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi genitori, non rendendo chiaramente comprensibili, e suscettibili di confronto, le scelte indicate, come più confacenti all´interesse del minore, dagli ausiliari nominati nel corso dei due gradi del giudizio di merito e dai periti di parte.
All´esito della riconsiderazione di tutti gli elementi emersi dagli accertamenti svolti, e potendo acquisire altresì ulteriori elementi decisivi di valutazione derivanti della conclusione del percorso terapeutico cui aveva fatto cenno la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello - così ultimativamente è stato stabilito dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio - potrà quindi adottare una decisione corrispondente all´interesse del minore in merito al suo affidamento, verificando la possibilità di un rientro del minore presso uno dei genitori ovvero confermando l´affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunità.
Sentenza allegata




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