La Corte Suprema di Cassazione, a S.U., ha depositato una importantissima sentenza sulla delicatissima e finora controversa questione dell´eccesso di potere giurisdizionale e sui limiti dell´intervento da parte del Giudice di legittimità sui ricorsi azionati ai sensi dell´art. 111 della Costituzione contro le sentenze del Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 7157 del 21 marzo 2017 si è quindi stabilito che "Le sezioni unite della Corte di Cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l´eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti; sicché rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano perciò estranei al sindacato delle sez. unite della Corte di cassazione eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo" che il ricorrente imputi al giudice amministrativo o al giudice contabile".
Tale controllo non può comunque estendersi alla verifica della coerenza delle pronuncie in questione al diritto dell´Unione europea "dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato – quale giudice di ultima istanza – garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell´Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell´Unione europea, mentre, per contro, l´ordinamento nazionale contempla altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta".