Di Redazione su Lunedì, 06 Marzo 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Sms ad amante pistola fumante del tradimento, la Cassazione: sufficienti per addebito

Saremo pure nell´era della elettronica e dei clic sulle tastierine dei cellulari ma attenzione: chi è abituato a chattare con un uomo o donna che non sia il proprio legittimo (o la propria legittima) consorte, è bene che ci pensi due volte, soprattutto se la conversazione non può definirsi semplicemente amicale.
Si, perchè se quegli sms dell´amante cadessero in possesso del coniuge, potrebbero costituire piena prova del tradimento ed utilizzati per richiedere la separazione con addebito a carico del coniuge che è venuto meno al dovere di fedeltà.
Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 5510 depositata oggi dopo la decisione della Corte d´Appello di Milano riguardo una coppia milanese.
La Corte ha giustificato "l´addebito per la violazione dell´obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare" del marito, Enrico C., e scoperti e letti attentamente dalla moglie, Fabrizia V.
Senza successo, il marito ha cercato di sostenere che il matrimonio era traballante già da anni e che la scoperta della sua relazione ´extra´ aveva solo "aggravato una crisi coniugale presente da tempo".
La Cassazione gli ha però obiettato che nella coppia c´era già stata una "riconciliazione" nel 2002, anno del riavvicinamento e della nascita dell´ultima figlia, e che a far venire meno la ritrovata ´unità´ era stata proprio la "scoperta dell´infedeltà" appresa nel 2007 da Fabrizia che, per caso o deliberatamente, aveva deciso di dare un´occhiatina al cellulare di Enrico.
Ora l´ex marito è tenuto a versarle duemila euro al mese di mantenimento, e tremila euro al mese per il mantenimento dei tre figli, oltre al pagamento totale delle spese straordinarie concordate tra le parti. Per la conflittualità dei due genitori, i due figli ancora minori sono stati affidati al Comune di Milano con collocamento presso la madre.