Con sentenza n. 15680 del 14 aprile 2016 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che si concretizza il reato di ricettazione anche per chi acquista o riceve sostanze dopanti per mero fine personale.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di cui all´art. 648 CP in relazione del delitto di cui all´art. 9, comma 7, L. n. 376 del 2000 per avere ricettato sostanze dopanti.
A seguito di pronuncia di sentenza di assoluzione degli imputati sia in primo che in secondo grado, il PM proponeva ricorso in Cassazione.
Con la decisione in commento, i giudici della Corte Suprema hanno affermato i seguenti principi di diritto:
a) il conseguimento del profitto, necessario per l´integrazione del reato di ricettazione per cui è richiesto il dolo specifico, può avere anche natura non patrimoniale;
b) il profitto nel delitto di ricettazione si configura tutte le volte che , per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s´incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale;
c) ai fini del delitto di ricettazione è irrilevante il movente, ossia la motivazione che ha determinato l´agente ad agire, potendo invece essere preso in considerazione solo ai fini della determinazione della pena.
Sentenza allegata
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di cui all´art. 648 CP in relazione del delitto di cui all´art. 9, comma 7, L. n. 376 del 2000 per avere ricettato sostanze dopanti.
A seguito di pronuncia di sentenza di assoluzione degli imputati sia in primo che in secondo grado, il PM proponeva ricorso in Cassazione.
Con la decisione in commento, i giudici della Corte Suprema hanno affermato i seguenti principi di diritto:
a) il conseguimento del profitto, necessario per l´integrazione del reato di ricettazione per cui è richiesto il dolo specifico, può avere anche natura non patrimoniale;
b) il profitto nel delitto di ricettazione si configura tutte le volte che , per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s´incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale;
c) ai fini del delitto di ricettazione è irrilevante il movente, ossia la motivazione che ha determinato l´agente ad agire, potendo invece essere preso in considerazione solo ai fini della determinazione della pena.
Sentenza allegata
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