Di Redazione su Venerdì, 30 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Separazione, Cassazione: "insindacabile valutazione giudiziale su cause crisi coniugale"

Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione Sezione VI civile con Sentenza n. 18541/16, depositata in data 21 settembre 2016.
Con tale Sentenza, i Supremi Giudici si sono pronunciati su un delicato caso di separazione giudiziale tra coniugi. 
In primo grado, i giudici avevano respinto la domanda di addebito proposta da entrambe le parti, ed assegnata alla donna la casa coniugale, con regolamentazione dei tempi e dei modi di visita da parte del padre, cui era stato imposto l´obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori di Euro 600,00 mensili (aumentato, in Appello, con la previsione di un assegno mensile di 200,00 Euro in favore della moglie).
A questo punto, il marito proponeva ricorso in Cassazione ritenendo lesi i suoi diritti principalmente in considerazione del fatto che la Corte d´appello, a suo dire, avrebbe dovuto attribuire ai comportamenti della moglie, che avevano determinato l´impossibilità della frequentazione della sua famiglia di origine, un ruolo determinante nella crisi dell´unione coniugale e lamentando, inoltre, che la Corte di appello avesse omesso di valutare il fatto, documentato, della falsa denuncia sporta dalla donna di abusi sulla figlia minore da parte del padre, ai fini della decisione sulla domanda di addebito della separazione nonostante si trattasse di un fatto intervenuto successivamente la separazione.
Così riassunto il thema decidendum, i Supremi Giudici hanno ritenuto comunque inammissibile il ricorso. 
Esso si presentava, ha spiegato il Supremo Collegio, come una contestazione delle valutazioni di merito effettuate dalla Corte di appello sulle cause della separazione, sulla rilevanza delle prove non ammesse, sull´opportunità di proseguire nell´affidamento dei figli ai servizi sociali per il tempo necessario al recupero delle capacità genitoriali di entrambi i genitori e di confermare la collocazione abitativa presso la madre e, infine, sull´entità dell´assegno di mantenimento imposto a favore della donna nonostante la mancata esibizione delle ultime dichiarazioni dei redditi e nonostante la conferma dell´ammontare del contributo mensile al mantenimento dei figli.
Si tratta, hanno concluso, di contestazioni attinenti alle scelte valutative compiute dalla Corte di appello cui il ricorrente opponeva, impropriamente, le proprie in sede di giudizio di legittimità.
In particolare, quanto al motivo relativo alle ragioni causative della crisi coniugale, la Corte di appello, ha affermato il Giudice di legittimità, aveva individuato la crisi coniugale in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell´uno o dell´altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile. 
Si era trattato, quindi, di una valutazione di merito, peraltro condivisa dal Supremo Collegio, assieme alle altre argomentazioni avanzate in ordine all´opportunità dell´affidamento dei figli alla madre ed agli assegni determinati.
Alla luce di quanto evidenziato, la Corte ha rigettato il ricorso.
Sentenza allegata


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