Di Redazione su Mercoledì, 23 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Sentenza n. 18696 del 22/09/2015

La Prima Sezione Civile della Corte, intervenendo in tema di incandidabilità degli amministratori pubblici dei comuni il cui consiglio sia stato sciolto per l´esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, ha ritenuto che l´incandidabilità opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno di ognuna delle tornate elettorali indicate dall´art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000 e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.