L´esperto nominato per la stima del bene pignorato è soggetto al medesimo regime di responsabilità previsto dall´art. 64 c.p.c. per il consulente tecnico d´ufficio, sicché il primo - al pari del secondo - risponde in via esclusiva, senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia, del danno cagionato in violazione dei doveri connessi al proprio ufficio.
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