Di Redazione su Sabato, 19 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Sentenza n. 18313 del 18/09/2015

L´esperto nominato per la stima del bene pignorato è soggetto al medesimo regime di responsabilità previsto dall´art. 64 c.p.c. per il consulente tecnico d´ufficio, sicché il primo - al pari del secondo - risponde in via esclusiva, senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia, del danno cagionato in violazione dei doveri connessi al proprio ufficio.