Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la corte d´appello, adita con l´opposizione di cui all´art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove ritenga di non essere competente, non può rigettare la domanda, ma deve declinare la competenza e fissare il termine di riassunzione della causa innanzi al diverso giudice indicato come competente, in applicazione dell´art. 50 cod. proc. civ.
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