Di Redazione su Mercoledì, 25 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Scuola: si ha abuso della reiterazione dei contratti a tempo solo se si colmano vuoti sull´organico di diritto.

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l´ordinanza n. 9965 del 23 aprile 2018, hanno ribadito due importanti principi di diritto da applicare nella già nota materia di reiterato ricorso al rinnovo dei contratti a tempo determinato nel comparto della Scuola .
I giudici hanno ribadito: a) il principio della illegittimità della reitera dei contratti per oltre 36 mesi qualora si agisca per sopperire carenze dell´organico di diritto ; b) il principio che in questi casi va riconosciuta al personale la progressione retributiva commisurata all´anzianità riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
I Fatti
La Corte di Appello di Firenze aveva, in parziale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, rigettato la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato proposta da alcuni docenti e condannato il Ministero dell´Istruzione, Università e della Ricerca a risarcir loro i danni ex art. 36, T.U. n. 165/2001, liquidati in 15 mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto percepita, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell´anzianità di servizio effettivo e in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il MIUR, deducendo quattro motivi di censura.
Col primo motivo del ricorso , il Ministero ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione
della direttiva n. 1999/70/CE
e degli artt. 4, 1. n. 124/1999, 36, T.U. n. 165/2001, e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittima la reiterazione ultratriennale di contratti a
termine stipulati con le odierne parti controricorrenti per la copertura di posti disponibili sia
sull´organico di diritto che sull´organico di fatto e averlo altresì onerato della prova della sussistenza di specifiche ragioni per il conferimento delle supplenze sull´organico di fatto.
Col quarto motivo censurava la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto che al personale assunto con contratto a tempo determinato dovesse essere attribuita la stessa progressione retributiva riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato.

 
Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione della Corte hanno ritenuto fondato il primo motivo proposto dal ricorrente Miur.
I giudici di legittimità hanno infatti richiamato l´ormai consolidato principio secondo cui, in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, non può essere configurato alcun abuso se la reiterazione dei contratti a termine sia stata operata in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto.
La Corte di merito non si era attenuta a tale principio di diritto, in quanto aveva assimilato le supplenze su organico di fatto e a quelle di diritto. Per tali ragioni è stata riconosciuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Con riferimento al quarto motivo proposto dal Miur i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato il principio secondo cui la clausola 4 dell´Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. nn. 22558 del 2016, 8945 del 2017).
Pertanto relativamente al solo motivo ritenuto fondato, i giudici della Corte hanno cassato la decisone impugnata e rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d´appello di Firenze,
Si allega sentenza
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