Di Redazione su Venerdì, 23 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: se cambiano le condizioni del beneficiario, spetta un aumento dell´assegno

I giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3246 del 9 febbraio 2018, hanno stabilito che quando cambiano in peius alcune condizioni del coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento è legittima la domanda con la quale si chiede l´aumento del predetto assegno.
 



Nel caso di specie era accaduto che una signora, già titolare di un assegno di mantenimento a carico dell´ex marito, si era rivolta al Giudice per chiedere la revisione in aumento del predetto assegno divorzile in quanto "non più giovane di età" oramai ultra cinquantenne ed in quanto c´era stato un incremento della propria famiglia.
 
La Corte d´Appello di Palermo, nell´ambito del giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Palermo, rideterminava l´assegno divorzile di cui era stato gravato il marito, quale contributo per il mantenimento della ex moglie, elevandolo da Euro 600,00 ad Euro 800,00.
 


 
Nonostante l´aumento dell´assegno, la ex moglie proponeva ricorso per revocazione, in quanto tale decisione era stata assunta dalla Corete di Appello sull´erroneo presupposto che comunque la signora, avendo conseguito la laurea in medicina, fosse nelle condizioni di poter trovare un´occupazione. In realtà nel corso del giudizio di revocazione la signora ebbe a far evidenziare che mai aveva conseguito la laurea e che la stessa aveva solo superato alcuni esami universitari essendo iscritta alla facoltà di medicina.
A questo punto la Corte di Appello, accertato che la laurea non era stata mai conseguita, accoglieva la domanda di revocazione, e rideterminava l´assegno mensile in favore della ex moglie, aumentandolo ad Euro 1.300,00.
 
Tale decisione veniva così impugnata avanti la Corte di Cassazione dall´ex marito che censurava, ai sensi dell´art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell´art. 395 c.p.c., n. 5, per aver ritenuto l´elemento della (mancanza della) laurea "decisivo" ai fini della decisione revocata, laddove, in realtà, era stato solo uno degli elementi presi in considerazione nella prima decisione della Corte territoriale, insieme con "la non più giovane età", e "l´incremento della famiglia" della odierna contro-ricorrente.

I giudici della Prima Sezione hanno ritenuto infondato il ricorso proposto, non solo con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente in ordine ai profili, che in questa sede abbiamo tralasciato, riguardante l´ammissibilità o meno della proposta domanda di revocazione, ma anche con riferimento al merito della questione.
 
I giudici di legittimità infatti hanno sostenuto che l´erronea circostanza relativa al possesso della laurea specialistica, risultava l´unico elemento indicato dalla Corte d´Appello a fondamento della valutazione che la ex moglie potesse in prospettiva percepire un reddito, con la conseguenza che questo elemento è risultato certamente decisivo in merito alla decisione assunta di quantificare l´assegno divorzile in un importo contenuto.
Pertanto - essendo risultato infondato il possesso di tale titolo - legittimamente i giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite
Si allega sentenza
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