Di Redazione su Giovedì, 08 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: "Onorari dovuti al legale indipendenti da statuizioni del giudice"

Una pronuncia estremamente importante quella resa dalla SC di Cassazione.
La liquidazione degli onorari che l´avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. A stabilirlo è la Cassazione che, con ordinanza n. 5224 del 6 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato per la liquidazione dei compensi lui spettanti per l´attività professionale svolta in favore di due assistiti nell´ambito di controversie civili.

Fatto
Con ricorso ex art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, l´avv. E.C. chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la liquidazione dei compensi per l´attività professionale svolta in favore di GR. ed A.A. nell´ambito di due controversie civili.

Il giudice a quo rigettava il ricorso ritenendo che la liquidazione disposta nei giudizi di merito era stata eseguita in base allo scaglione di valore della causa e scaturiva da una compensazione parziale.

Per la cassazione di tale ordinanza l´avv. C. ha proposto ricorso articolato in due motivi.

In particolare, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, i Giudici di legittimità hanno osservato che l´ordinanza impugnata ha espressamente tenuto conto della parziale compensazione delle spese operata in sentenza. Tuttavia, tale aspetto investe il rapporto processuale fra le parti e non quello sostanziale fra le stesse ed i rispettivi difensori, mentre il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell´avvocato, indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali.

In sostanza, proprio tale difetto di impostazione vizia in radice l´ordinanza impugnata.

Il principio testè affermato è confermato a livello legislativo.

Infatti, la controversia si iscrive nel novero dei casi disciplinati dall´art. 28, L. n. 794/1942, come riscritto dall´art. 34 del D.Lgs. 150/2011, secondo cui «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l´avvocato, dopo la decisione della causa o l´estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell´articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150».

Tale procedimento può essere proposto esclusivamente nei confronti del proprio cliente (eccetto il caso di transazione) e solo quando la controversia attenga alla misura del compenso senza involgere l´an del corrispettivo dovuto per l´attività professionale relativa a prestazioni giudiziali civili. La liquidazione degli onorari che l´avvocato pretende dal proprio cliente, come chiarito dalla giurisprudenza, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.

Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall´avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall´avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

Esito del ricorso:
Cassa l´ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata il 15 luglio 2013