Di Redazione su Sabato, 17 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: assegno modificabile se l´ex coniuge ha altri figli con l´attuale partner

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 2620 del 2 febbraio 2018, hanno avuto modo di ribadire che la parte obbligata alla corresponsione di un assegnodi mantenimento, ha diritto di richiedere la revisione quando c´è stata la nascita di altri figli con la nuova famiglia.

Nel caso di specie era accaduto che un signore si era rivolto ex art 710 c.p.c al Tribunale di Brindisi per richiedere la revisione del provvedimento che aveva stabilito a suo carico l´obbligo di corrispondere all´ex coniuge, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di euro 550,00.
Tale richiesta veniva giustificata dalla nascita di altri tre nuovi figli che la parte obbligata aveva avuto dalla relazione con un´altra persona.

Il Tribunale accoglieva la richiesta e diminuiva l´assegno da 550,00 euro a 300,00 in quanto era stato dimostrato che l´obbligato non era più nelle condizioni di provvedere in maniera adeguata a far fronte alle esigenze della nuova famiglia. Tra l´altro era emerso che la nuova compagna era priva di reddito ed invalida.

Tale decisione veniva impugnata avanti la Corte di Appello che a conclusione del giudizio, riformava la precedente decisione del Tribunale rideterminando l´assegno in euro 500,00.

Tale decisione della Corte di Appello veniva giustificata dal fatto già al momento della prima pronuncia che aveva stabilito l´assegno in euro 550,00, la parte era già padre di altri due nuovi figli e percettore di un reddito di euro 1.400,00 circa. Pertanto la nascita della nuova terza figlia da sola, in considerazione che nel frattempo l´ammontare mensile della sua retribuzione era aumentato di alcune centinaia di euro e che la nuova compagna percepiva un assegno mensile di 280,00, non poteva giustificare una riduzione drastica dell´assegno come l´aveva determinato il Tribunale nel giudizio ex art. 710 cpc.

A questo punto il padre decide di ricorrere in Cassazione per impugnare la decisone della Corte di Appello. Deducendo diversi motivi, tra questi con il quinto motivo il ricorrente sosteneva che la corte del merito ha tenuto conto unicamente delle esigenze di vita della prima figlia, mentre non ha in alcun modo considerato quelle degli altri tre figli.
Tale motivo è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità.

Gli stessi hanno fatto rilevare che la corte di merito con la sentenza impugnata ha ritenuto il fatto preesistente della nascita delle due figlie come motivo per escludere la richiesta di diminuzione dell´assegno. Ciò è da censurare in quanto la corte di merito ha considerato tale circostanza nella sua dimensione statica, anzichè in quella dinamica.

In definitiva la corte avrebbe dovuto tener conto delle accresciute esigenze materiali delle altre figlie del ricorrente, connesse alla loro crescita. Inoltre i giudici di legittimità hanno censurato la corte di merito che ha operato una non consentita parcellizzazione del reddito del ricorrente quando ha ritenuto che il lieve aumento della sua retribuzione globale mensile abbia di fatto neutralizzato le esigenze sopravvenute con la nascita della nuova quarta figlia.

Secondo i giudici di legittimità il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in maniera globale "se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute avessero alterato l´equilibrio economico raggiunto fra le parti alla data di emissione della sentenza di divorzio, e nell´adeguare eventualmente l´importo) alla nuova situazione patrimoniale riscontrata (Cass. n. 10133/07, 14143/014)".

Per tale motivazione i giudici della Sesta Sezione Civile hanno deciso di cassare la sentenza impugnata in relazione all´unico motivo accolto, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d´appello di Lecce in diversa composizione.
Si allega sentenza
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