Di Redazione su Martedì, 26 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Riscossione di tributi sanzioni ed interessi: senza una sentenza irrevocabile la prescrizione è di cinque anni

La prescrizione è decennale solo se c´è una sentenza passata in giudicato. I principi sanciti nell´ordinanza n. 12715/2016.
"Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell´art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall´art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l´obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario".
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. 6 con ordinanza n. 12715 pubblicata il 20 giugno 2016 sulla cui base è stato accolto il ricorso proposto da un contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l´appello di Equitalia, dichiarando legittimo l´avviso di pagamento relativo ad una cartella avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi, ritenendo erroneamente che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l´obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario nel caso di specie, concernente cartelle esattoriali originate da crediti erariali, dieci anni.
La Suprema Corte - richiamando i propri precedenti giurisprudenziali (Cass. sez. unite 25790/2009) - dopo aver verificato che, nel caso di specie, la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato art. 20.
In conclusione, i giudici di Palazzaccio hanno cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto essendo pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione, hanno deciso nel merito accogliendo il ricorso contro le sanzioni ed interessi.
Fonte: Corte di Cassazione

Fonte: Quotidiano della p.a.