Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con Sentenza n. 5683 del 2016 con la quale precisa che nel caso in cui la vacanza, ed in particolar modo l´alloggio, non sia rispondente alle aspettative deve essere riconosciuto ai malcapitati turisti un congruo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In buona sostanza nel caso de quo, la Tradizione Turismo della Casa Chat & Tour s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione contro V.R. e C.D.S. e nei confronti della Lily Viaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del 12 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Paola, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Paola il 2 dicembre 2008, che aveva rigettato la domanda, aveva accolto la domanda proposta dagli intimati nei confronti della ricorrente e della Lily Viaggi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall´inadempimento ad un contratto di viaggio stipulato nell´agosto del 2007, condannando per l´effetto le convenute al pagamento in solido della somma di euro 1.051,42 per danno patrimoniale e di euro 200,00 a titolo di danno non patrimoniale.
in buona sostanza la Società ricorrente aveva lamentato il riconoscimento del risarcimento non ritenendolo dovuto, non ritenendo che vi fosse alla base del suo comportamento un inadempimento contrattuale.
I giudici Supremi hanno rigettato del tutto l´impugnativa, confermando quanto stabilito in appello, dovendosi raffrontare con doglianze del tutto generiche con riferimenti aleatori a voucher, depliant e contenuti sito internet.
Per tutte queste ragioni, hanno così confermato quanto stabilito in sede di gravame.
In buona sostanza nel caso de quo, la Tradizione Turismo della Casa Chat & Tour s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione contro V.R. e C.D.S. e nei confronti della Lily Viaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del 12 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Paola, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Paola il 2 dicembre 2008, che aveva rigettato la domanda, aveva accolto la domanda proposta dagli intimati nei confronti della ricorrente e della Lily Viaggi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall´inadempimento ad un contratto di viaggio stipulato nell´agosto del 2007, condannando per l´effetto le convenute al pagamento in solido della somma di euro 1.051,42 per danno patrimoniale e di euro 200,00 a titolo di danno non patrimoniale.
in buona sostanza la Società ricorrente aveva lamentato il riconoscimento del risarcimento non ritenendolo dovuto, non ritenendo che vi fosse alla base del suo comportamento un inadempimento contrattuale.
I giudici Supremi hanno rigettato del tutto l´impugnativa, confermando quanto stabilito in appello, dovendosi raffrontare con doglianze del tutto generiche con riferimenti aleatori a voucher, depliant e contenuti sito internet.
Per tutte queste ragioni, hanno così confermato quanto stabilito in sede di gravame.
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