Lo hanno affermato, con Sentenza n. 14916/16, depositata il 20/07/2016, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte.
Nella Sentenza in questione le SS.UU. si sono confrontate con la delicatissima questione della inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, dichiarando:
-che la detta notificazione è inesistente nella (radicale) ipotesi di mancanza materiale dell´atto;
-che la notificazione è anche inesistente solo se l´attività posta in essere sia priva degli elementi essenziali idonei a ritenerla qualificabile come tale, ed esattamente:
a) quanto alla attività di trasmissione, nel difetto, in capo al notificante, della "possibilità giuridica", conferitagli dalla legge, di porre in essere l´incombente;
b) quanto alla fase di consegna, nel mancato raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti dall´ordinamento ("esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell´atto al mittente e, dunque, di notifica solo tentata").
Sentenza allegata
Nella Sentenza in questione le SS.UU. si sono confrontate con la delicatissima questione della inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, dichiarando:
-che la detta notificazione è inesistente nella (radicale) ipotesi di mancanza materiale dell´atto;
-che la notificazione è anche inesistente solo se l´attività posta in essere sia priva degli elementi essenziali idonei a ritenerla qualificabile come tale, ed esattamente:
a) quanto alla attività di trasmissione, nel difetto, in capo al notificante, della "possibilità giuridica", conferitagli dalla legge, di porre in essere l´incombente;
b) quanto alla fase di consegna, nel mancato raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti dall´ordinamento ("esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell´atto al mittente e, dunque, di notifica solo tentata").
Sentenza allegata
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