Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 1914 del 2.2.2016 richiamata hanno risolto il contrasto insorto a seguito delle pronunce n. 7273/2014 e n. 8940 /2014 del S.C.
Le SS.UU hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c. è sempre ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi formali propri costituenti violazioni della legge processuale.
Le SS.UU hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c. è sempre ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi formali propri costituenti violazioni della legge processuale.
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