Di Mariapia Pronestì su Mercoledì, 16 Marzo 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Riconoscimento dell’atto di nascita di minore nato all’estero mediante ricorso alla gestazione per altri: rimessione alle SS. UU.

Con ordinanza interlocutoria n.184/2022, la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, all'esito della decisione della Corte Costituzionale n. 33/2021, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS. UU. della questione relativa al riconoscimento dell'atto di nascita estero di minore nato mediante ricorso alla gestazione per altri, da parte del genitore non biologico, in coppia omogenitoriale maschile.

I fatti di causa

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., i proponenti lamentavano dinanzi la Corte di Appello di Venezia il rifiuto dell'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di trascrivere l'atto di nascita del minore, nato in Canada con le modalità tipica della gestazione per altri, c.d. G.P.A. o maternità surrogata.

Al riguardo, si allegava che al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato un atto nel quale veniva riconosciuto un unico genitore, mentre non venivano menzionate né la donatrice, né la c.d. madre gestazionale. A seguito di ricorso, avevano ottenuto una sentenza con la quale entrambi venivano riconosciuti genitori del minore e per l'effetto l'atto di nascita veniva modificato. Nonostante ciò, l'ufficiale di stato civile aveva rifiutato di rettificare l'atto in parola, sia perché già ne esisteva uno trascritto, sia per l'assenza di dati normativi certi e precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la coppia chiedeva a norma dell'art 67, L.218/1995, l'esecutorietà in Italia della sentenza, invocando l'applicazione del combinato disposto degli artt. 33, 65 e 66 L.218/1995 e rilevandone la non contraddittorietà all'ordine pubblico. Con ordinanza del 16/07/18, la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del ricorso, accertava che la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento a norma dell'art 67, L.218/1995. Avverso la pronuncia l'Avvocatura dello Stato proponeva ricorso per cassazione. 

L'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione

Con ordinanza emessa il 29/04/2020, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ritenuti infondati i primi tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 12, c. 6, L.40/04, degli artt. 18 del d.p.r.396/2000, e 64, c. 1, lett. g), L.218/1995, nella parte in cui non consente, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente (cfr. SS.UU. 12193/19), che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del c.d. genitore d'intenzione non biologico nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU, 2, 3, 7,8,9 e 18 della Carta di Nizza.

La sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale

Con sentenza del 9/03/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, osservando che il diritto vivente censurato s'incardina sulla qualificazione operata dalle SS.UU. del divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità, come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela dei valori fondamentali; mentre, la fattispecie rimessa dalla Corte di Cassazione afferisce alla tutela dell'identità del bambino e dei suoi rapporti con la coppia. Preso atto di ciò, ha osservato come non v'è dubbio che l'interesse del minore fosse quello di ottenere il riconoscimento, anche giuridico, dei legami già esistenti, né veniva messo in discussione il preteso diritto alla genitorialità; quello di cui si discuteva è l'interesse del minore a che sia riconosciuta in capo ai genitori intenzionali la responsabilità genitoriale. Chiarito questo, ha evidenziato la ritenuta inidoneità del diritto vivente a far fronte alle esigenze di riconoscimento del legame di filiazione con la coppia derivanti dalla Costituzione e dalle fonti convenzionali e sovranazionali. 

 L'opportunità di una nuova pronuncia delle SS. UU.

Qui l'ordinanza.

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