Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 15 Febbraio 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Riassunzione del giudizio: valida anche se notificata solo ad alcuni eredi

Con la sentenza n. 450 dello scorso 14 gennaio, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in tema di estinzione del giudizio, ribadendo come l'estinzione non può essere dichiarata nel caso in cui, interrotto il giudizio per il decesso di una parte, la successiva riassunzione sia stata tempestivamente effettuata con il deposito del ricorso, anche se lo stesso venga poi notificato solo ad alcune parti.

Si è difatti specificato che "in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi, viene depositato il ricorso: una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una associazione di avvocati chiedeva il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore di una ditta. 

 Proposta rituale opposizione, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente dichiarava il decesso di un avvocato associato, con consequenziale trasformazione dello Studio Associato.

Il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dall'opponente con atto notificato agli altri associati ed agli eredi del de cuius collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Nel corso della causa avveniva il decesso di un erede, sicché il giudizio veniva nuovamente interrotto.

Il giudizio veniva riassunto dall'opponente il quale ometteva, tuttavia, di notificare il decreto di fissazione di udienza a tutti gli eredi.

Lo studio associato eccepiva l'estinzione del giudizio ed il giudice, con ordinanza, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi.

Il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo.

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l'appello dell'associazione professionale e condannava gli eredi alla restituzione delle somme nei limiti della quota ereditaria.

Ricorrendo in Cassazione, lo Studio Associato eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 393, 305 e 307 c.p.c., per aver il giudice di merito rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio dai medesimi sollevata per l'omessa notifica dell'atto di riassunzione ad alcuni eredi, litisconsorti necessari; a tal fine evidenziava come la Corte di Merito aveva erroneamente disposto l'integrazione del contraddittorio, ben oltre sei mesi dalla data di interruzione del giudizio.

La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.

La Corte premette che, in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi, viene depositato il ricorso: una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine semestrale non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".

Difatti, l'eventuale vizio che colpisca la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si estende alla riassunzione che si è oramai perfezionata con la tempestiva notificazione, ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica medesima entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3.

Con specifico riferimento al caso di specie, il ricorso per riassunzione era stato tempestivamente depositato entro i sei mesi dalla dichiarazione dell'interruzione, a nulla rilevando che, nel termine assegnato dal giudice, la notifica fosse stata effettuata solo nei confronti di alcuni eredi; correttamente, quindi, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi e – essendo tale notifica stata regolarmente effettuata – ha disposto la prosecuzione del giudizio.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. 

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