Con Sentenza n. 6045/2016, depositata il 29 marzo 2016, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di fallimento dichiarato dopo la modifica, giusta il d.l. n. 35 del 2005, dell’art. 67 della Legge Fallimentare, in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l’entità del periodo sospetto rilevante per gli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo al testo della suddetta norma vigente al momento dell’apertura di quest’ultimo, attesa l’unitarietà giuridica dell’intera procedura.
In allegato Sentenza.
In allegato Sentenza.
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