Di Redazione su Domenica, 03 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Studenti autosufficienti o fuori corso ? Genitori non tenuti a mantenerli !

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1858 del 1/2/2016, richiamandosi a propri precedenti giurisprudenziali.
In particolare, la Corte, confermando i principi iscritti nei "dicta" del 2010, 2012 e 2013 a proposito del mantenimento dei figli, ha affermato che qualora essi siano autosufficienti o comunque abbiano avuto la possibilità di porre in essere gli studi universitari ma, per propria responsabilità, non abbiano colto in pieno questa opportunità, i genitori non sono tenuti ad assicurare loro il mantenimento.
Con la Sentenza in commento, è stato quindi precisato, confermandosi quanto stabilito dalla Corte di appello, che quando i figli abbiano raggiunto l´autosufficienza economica, o non l´abbiano raggiunta a causa di personale inerzia nella conduzione dell´iter scolastico, l´assegno di mantenimento disposto a loro beneficio potrà essere revocato, venendo meno il diritto da essi precedentemente acquisito.
il fatto che i figli non sappiano sfruttare le opportunità loro concesse dai genitori non li pone, difatti, in una posizione di garanzia assoluta, in quanto non esiste alcun riconoscimento indiscusso e senza termine dell´assegno di mantenimento.
Tra l´altro, nel caso esaminato dalla Corte, i figli potevano contare da qualche anno su redditi personali.
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