Di Redazione su Lunedì, 01 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Tradimento su web, SC: no ad addebito se crisi matrimoniale preesistente

Su tale problematica, centrata su una relazione avviata sul web da uno dei coniugi ed individuata dall´altro, nella causa di separazione, quale ragione scatenante la crisi coniugale e la rottura dei vincoli inter partesiano, si è pronunciata la Corte di Cassazione Sezione VI Civile con Ordinanza n. 14414 del 2016.
Gli Ermellini, confermando quanto stabilito dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, si sono espressi scindendo le due situazioni.
Infatti, secondo i Giudici dei gradi di merito, era già configurabile una crisi coniugale preeesistente rispetto all´inizio della relazione via internet intrattenuta, seppure in costanza di matrimonio, dalla donna con un altro uomo.
A dire dei supremi Giudici, ai fini della pronuncia di addebito, richiesta dal marito a scapito della moglie, ma non concessa, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall´art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Infatti, come già affermato dai Giudici d´Appello,anche i Supremi Giudici hanno rilevato come il comportamento della donna fosse intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici.
Sulla base di queste valutazioni la Corte di merito aveva già escluso pertanto che il fallimento dell´unione coniugale fosse addebitabile ad un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo.
In considerazione di ciò, sono state definiti amente respinte le doglianze del marito volte al riconoscimento dell´addebito a carico della donna.
Ordinanza allegata

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