Di Redazione su Martedì, 30 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Tradimento e fine matrimonio, SC precisa condizioni per addebito

Ad occuparsene la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza numero 17317, sezione Sesta Civile, depositata il 24 agosto 2016.
Nel caso in questione, i Giudici Supremi hanno condiviso, con i giudici dei precedenti gradi di Giudizio, che la «separazione» tra i coniugi fosse il risultato della condotta tenuta dal marito. Egli aveva infatti tradito la moglie, come ampiamente provato dal rapporto che lo legava ad un´altra donna, tra l´altro identificata in maniere puntuale.
I Supremi Giudici hanno colto l´occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in questa materia.
Primo tra tutti, quello secondo cui perché vi sia addebito, cosa naturalmente richiesta dalla moglie "tradita" nel caso in commento, è necessaria la sussistenza piena di un rapporto di causalità tra la violazione dell´obbligo matrimoniale e l´intollerabilità della convivenza.
La ricorrenza di tale nesso necessita di una puntuale dimostrazione, che nel caso specifico è stata pienamente fornita. La Sezione ha infatti riconosciuto che, pur essendo indubbio, come affermato dal ricorrente (il coniuge) che la violazione dell´obbligo di fedeltà non avrebbe potuto considerarsi di per sé sola causa dell´intollerabilità della convivenza, e che sarebbe stata necessaria necessaria una precisa prova al riguardo, proprio dall´istruttoria testimoniale (come riportata in sentenza nonché dallo stesso ricorrente) era emerso palesemente tale nesso di causalità: a fine maggio 2015 la C. scopriva l´infedeltà del marito e telefonava agitatissima ai genitori, come precisato dal padre di lei; seguivano ulteriori riscontri della relazione del M., e ai primi di settembre veniva presentato un ricorso di separazione consensuale e successivamente quello di separazione giudiziale. D´altra parte, hanno aggiunto i giudici di legittimità, in tutto il corso del giudizio non era mai stato messo in campo, da parte del ricorrente, quel progressivo deterioramento del rapporto coniugale, come causa scatenante della relazione extraconiugale e quindi della fine del vincolo matrimoniale.
Invece, mancando tale elemento e avuto riguardo alle risultanze istruttorie, la rottura della coppia non poteva che fondarsi che sul comportamento del marito. Ecco perché la «separazione», hanno confermato i Supremi Giudici, andava addebitata all´uomo, tenuto conseguentemente anche provvedere all´«assegno di mantenimento» a favore della moglie.
Sentenza allegata

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