Di Redazione su Venerdì, 20 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: Se coniuge separato non utilizza casa familiare a lei assegnata, va disposta la revoca

I giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9372 del 16 aprile 2018, hanno stabilito il principio secondo cui l´assegnazione della casa familiare al coniuge separato va revocata se l´utilizzo della stessa è venuto meno.

I Fatti
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso il coniuge separato che aveva subito, con la decisione impugnata, la revoca dell´assegnazione della casa familiare già disposta in suo favore, dal giudice di primo grado.
Col primo motivo del ricorso deduceva l´omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto, secondo quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, i giudici della Corte di appello che hanno disposto la revoca non hanno tenuto conto che l´allontanamento dalla casa familiare in effetti avvenne in quanto l´altro coniuge aveva effettuato l´arbitrario distacco delle utenze.
Col secondo motivo deduceva la violazione di legge in quanto secondo la difesa della ricorrente l´abitazione familiare che era stata, concessa in comodato d´uso alla famiglia dai genitori del marito, non poteva essere distolta da questa destinazione per nessun motivo.

Ragioni della decisione
I giudici hanno ritenuto inammissibili entrambi i motivi proposti col ricorso.
I giudici di legittimità nel ricostruire la vicenda hanno f
evidenziato che la Corte di Appello aveva provveduto a revocare l´assegnazione della casa alla ricorrente in forza di altra sentenza passata in giudicato che aveva disposto il rilascio dell´immobile oggetto di comodato in favore dei legittimi proprietari, genitori del marito. Tale decisione trovava il suo fondamento nella circostanza che la ricorrente, che nel frattempo era divenuta madre di altro figlio a seguito di altra relazione, si era trasferita presso il domicilio del nuovo compagno.
 
Secondo i giudici di legittimità la decisione impugnata è da considerare "conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia perchè tiene conto del giudicato formatosi sull´ordine di rilascio, sia perchè dà atto che l´utilizzo familiare dell´immobile era oramai cessato per scelta della C. (v. Cass. n. 24618 del 03/12/2015, Cass. Sez. U. n. 20448 del 29/09/2014).
Si allega sentenza
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