Di Redazione su Venerdì, 23 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Quando l´avvocato deve pagare i danni al cliente, SC ricostruisce criteri imputazione.

I giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 6862 del 20 marzo 2018 hanno ribadito il principio di diritto in base al quale, in tema di responsabilità professionale dell´avvocato, non basta provare il mancato corretto adempimento dell´avvocato per richiedere un eventuale di risarcimento del danno, ma è necessario provare il nesso eziologico tra condotta scorretta del professionista ed il risultato negativo derivatone all´assistito.



I Fatti
La sig.ra X. proponeva ricorso per Cassazione, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata dalla stessa nei confronti dell´avvocato X, che era stato proprio difensore nel giudizio - svoltosi presso il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto (in primo grado) e presso il Tribunale di Treviso (in secondo grado) - conclusosi con la condanna della ricorrente al pagamento in favore di X della somma di Euro 5.145,67 in forza di una fattura della quale non si riuscì a provare l´avvenuto pagamento.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio di merito proposto contro l´avvocato, lo stesso si era reso colpevoledi non aver riproposto l´istanza di verificazione della sottoscrizione apposta sulla quietanza della detta fattura. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, quale giudice di appello, aveva sostenuto che per l´accoglibilità della domanda di risarcimento danni proposta a danno dell´avvocato, sarebbe stato necessario provare non solo che l´omessa riproposizione dell´istanza di verificazione in appello avesse costituito un´omissione colposa del detto professionista, ma anche che, se l´istanza di verificazione fosse stata proposta tempestivamente, essa avrebbe dato esito positivo.



Pertanto la domanda risarcitoria a danno dell´avvocato doveva essere respinta perché tale nesso eziologico non era stato dimostrato. Da qui, la decisione di adire il supremo Collegio.


Ragioni della decisione
La ricorrente con il secondo motivo proposto denunziava - ex art. 360 n. 3 cpc – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 216 cpc e 2697 ssg cc, sostenendo che il giudizio prognostico espresso dal Tribunale di Reggio Emilia sulla rilevanza e decisività dell´omessa riproposizione dell´istanza di verificazione fosse da ritenersi in contrasto sia con le risultanze istruttorie, sia con quanto precisato dal Tribunale di Treviso, che in sentenza aveva indicato come motivo di soccombenza della X proprio l´omessa riproposizione dell´istanza di verificazione.

Il ricorso proposto è stato ritenuto non fondato dai giudici della Terza Sezione. Infatti secondo i giudici di legittimità, "l´affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell´attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell´attività del prestatore d´opera, induce ad escludere l´affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità dell´esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell´attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l´avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010)."



I Giudici inoltre hanno ricordato che tale giudizio, basato su una valutazione probabilistica, è riservato ai giudici di merito e quindi sottratto a quelli di legittimità che hanno solo il compito di verificare se ci sia stato da parte del giudice di merito violazione di legge.

Poiché secondo quanto sostenuto dalla Corte i giudici di merito con la sentenza impugnata non hanno operato alcuna violazione di legge, per tali motivi il ricorso è stato rigettato.
Si allega sentenza

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