Di Redazione su Sabato, 05 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Quando il chirurgo è responsabile della morte del paziente operato: sentenza Cassazione

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con Sentenza n. 3173/2016, depositata il 18 febbraio 2016.
La vicenda all´esame del Giudice di legittimità risaliva al 1992, quando una paziente, che si era sottoposta ad un intervento chirurgico (nella specie, rimozione di ernia ombelicale e addominoplastica), poche ore dopo l´intervento era spirata a causa di un collasso cardiocircolatorio.
Ritenendo la responsabilità, in solido, dell´azienda sanitaria e del chirurgo che l´aveva operata, i congiunti della donna li avevano citati in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni ed assumendone la negligenza sotto svariati profili.
Il giudice di primo grado, dopo aver disposto una serie di accertamenti tecnici, demandati a consulente, aveva però respinto le domande delle parti attrici. Conclusione, quella del Tribunale, rovesciata nel giudizio di appello, al termine del quale era stata depositata una sentenza di condanna nei confronti del chirurgo, mentre, medio tempore, l´azienda sanitaria aveva raggiunto un accordo con gli appellanti mediante una scrittura transattiva, evitando così la condanna.
In seguito al ricorso per cassazione promosso dal chirurgo, costituitesi anche i congiunti della donna e la compagnia di assicurazioni condannata insieme al chirurgo ricorrente, la causa è giunta all´esame del Giudice di legittimità.
La Corte ha quindi dovuto confrontarsi con le censure mosse dal sanitario contro la sentenza d´appello. Questi, aveva criticato la sentenza per non aver adeguatamente valutato la natura altamente rischiosa dell´intervento alla luce delle condizioni cliniche della paziente, e della mancanza nell´ospedale di un reparto di rianimazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del chirurgo utilizzando, rovesciandole, le sue stesse argomentazioni. In particolare, ritenendolo responsabile per essersi determinato ad eseguire l’intervento senza considerare le (precarie) condizioni cliniche della paziente e la mancanza di un reparto di rianimazione.
Ha inoltre affermato, a margine, che il medico chirurgo e l´anestesista, pur con professionalità diverse e distinte, operano congiuntamente e in modo interdipendente, cosicché ciascuno di essi deve sospingersi a valutare, pur se entro limiti di ragionevolezza e di ordinaria esigibilità, la condotta dell’altro.
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