Monarca illuminato o despota assoluto? Di certo la circolare del Csm approvata ieri dal plenum all´unanimità ridisegna l´ufficio di procura, per la prima volta in maniera compiuta a 10 anni dalla riforma dell´ordinamento giudiziario, e disegna la centralità del capo procuratore. Un intervento condiviso, che arriva dopo 3 anni di lavoro e decine di audizioni (dai procuratori generali ai sostituti), e che è in qualche modo necessaria per le «periodiche fibrillazioni interne a uffici requirenti, anche di grandi dimensioni, che in questi anni, sono state portate all´attenzione del Csm», si legge nella relazione introduttiva.
Fonte: Sole 24 ore 17/11/2017 - art. G Negri
Pur senza avvicinarsi al modello americano di rappresentante della pubblica accusa, alcuni aspetti della circolare certo fanno riflettere. Per esempio, pur nel rispetto del principio dell´obbligatorietà dell´azione penale, il Procuratore può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, indicare i criteri prescelti, tenendo conto, tra l´altro, della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse a disposizione. Una sorta di programma sul quale però poi il Procuratore sarà chiamato, almeno a livello "politico". a rendere conto nel caso le priorità individuate si rivelassaro infondate o irragiungibili.
Nel progetto organizzativo, il Procuratore della Repubblica, definisce i criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari a singoli sostituti o a gruppi di essi e specifica che tali criteri devono assicurare una distribuzione equa e funzionale dei carichi di lavoro.
Importanti i criteri sugli istituti dell´assegnazione e della coassegnazione dei procedimenti, in particolare, si specifica che tanto l´assegnazione quanto la coassegnazione hanno effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento e attribuiscono poi al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento stesso. Il Procuratore con l´atto di assegnazione o di coassegnazione può stabilire i criteri cui il sostituto deve attenersi.
Il Procuratore dovrà disciplinare le modalità di manifestazione dell´assenso obbligatorio per le misure cautelari, soprattutto quelle personali, perchè su quelle reali potrà invece formalizzare la volontà di non vincolarle a un assenso formale. Per garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell´azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui preventivamente trasmessi per l´apposizione del "visto". Il "visto" ha l´obiettivo di verificare, tra l´altro, la corretta attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica.
Anche il potere di revoca dell´assegnazione e della designazione è oggetto di un´articolata disciplina, i cui cardini sono rappresentati dall´individuazione dei presupposti, dalla necessità che la revoca sia effettuata come extrema ratio e dopo accurata interlocuzione, e dalla necessaria trasmissione dell´atto di revoca, delle osservazioni e delle eventuali controdeduzioni al Consiglio superiore della magistratura, che potrà formulare osservazioni rilievi.
Nella circolare è stato individuato uno statuto minimo delle attribuzioni del Procuratore Aggiunto,- figura semidirettiva per la quale il legislatore del 2006 non aveva individuato compiti e funzioni nell´architettura dell´ufficio, garantendo che a tale figura, al di là delle specifiche disposizioni organizzative, vengano effettivamente riconosciuti compiti di semidirezione.
Fonte: Sole 24 ore 17/11/2017 - art. G Negri