Con Ordinanza n. 11543 del 6/6/2016, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di plusvalenze da cessioni d´immobili o aziende, l´art. 5, comma 3, della l. n. 147 del 2015 è norma d´interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, per cui l´esistenza di un maggior corrispettivo non è più presumibile sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell´imposta di registro o ipotecaria e catastale neppure nelle controversie instaurate prima della sua introduzione.
Ordinanza allegata
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