Di Redazione su Sabato, 29 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Percorso di studi non ancora concluso: genitori tenuti a mantenere figli

Appare legittima e degna di lode la scelta di una studentessa universitaria che avendo conseguito all´età di anni 26 una laurea triennale decide di completare il percorso universitario in prospettiva di più concrete possibilità di stabilizzazione lavorativa.

Ciò obbliga il padre a continuare il versamento dell´assegno mensile di mantenimento in favore della figlia che non può ritenersi economicamente autosufficiente, in quanto impegnata nel completamento del percorso di studi.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10207/17, sez. VI Civile del 26 aprile 2017.

Per i Supremi Giudici non v´è dubbio sul fatto che il padre debba continuare ad assolvere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della figlia studentessa, versandole un assegno mensile di 850 euro, nonostante, la ragazza sia maggiorenne, e, nonostante, abbia già ottenuto una la laurea triennale in "Educazione professionale dei servizi sanitari".

Questa decisione si fonda principalmente sulla valutazione che "l´obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l´indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un´attività lavorativa adeguata" (Cass. n. 4555/2012).

La giovane, nel caso di specie, non ha rifiutato concrete proposte lavorative, ma ha legittimamente scelto di proseguire l´intrapreso percorso universitario, nell´ottica di completarlo, al fine di realizzare un fruttuoso inserimento nel mondo del lavoro in conformità al percorso di studi intrapreso ed alle sue inclinazioni personali.

Resta fermo tuttavia il principio in base al quale "tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori".

Per tali ragioni La Corte respinge il ricorso posto in essere dal padre confermando in buona sostanza quanto precedentemente statuito nei primi due gradi di giudizio.
Si allega ordinanza.











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