Nelle controversie relative ai contratti di utenza telefonica, dal combinato disposto dell´art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 - che sancisce l´obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione innanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (cd. "CORECOM") - e dell´art. 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, secondo il quale la domanda di mediazione giudiziale va presentata presso un "organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia", non deriva la necessità di individuare il giudice avente competenza per territorio sulla controversia come necessariamente coincidente con quello del luogo in cui - a norma degli artt. 3 e seguenti del regolamento di attuazione della predetta l. n. 249 del 1997 - ha sede l´organismo territorialmente competente per il tentativo di conciliazione
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