Di Redazione su Mercoledì, 18 Novembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Ordinanza interlocutoria n. 23527 del 17/11/2015

La Sezione Sesta ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione - oggetto di contrasto - se, ai fini della competenza territoriale, ove il contratto non predetermini l´importo del corrispettivo e questo sia autodeterminato dal creditore nell´atto introduttivo del giudizio, il "forum destinatae solutionis" sia presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.).