Con l´ordinanza n. 25255 del 25 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che è nulla la sentenza emessa in un giudizio di opposizione all´esecuzione direttamente all´esito della fase sommaria.
IL CASO: Il Tribunale accoglieva l´opposizione promossa da un contribuente avverso delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, ritenendo l´inesistenza dei crediti azionati.
La decisione veniva impugnata dal Concessionario con ricorso in Cassazione con il quale veniva denunciata, tra l´altro, la "nullità della sentenza per violazione dell´articolo 618 c.p.c., comma 2; dell´articolo 24 Cost. - in relazione all´articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 4)", in quanto la sentenza era stata emessa all´esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all´esecuzione, senza la concessione del termine per l´instaurazione del giudizio di merito e senza neppure la concessione dei termini previsti dall´art. 190 cpc., per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ritenendo la fondatezza del motivo di doglianza ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
La stessa Corte di legittimità ha più volte affermato l´erroneità non sanabile del modus procedendi consistente nella pronuncia di una sentenza direttamente all´esito di una fase sommaria di un´opposizione esecutiva, per di più senza neppure la concessione dei termini previsti dall´articolo 190 cod. proc. civ. (Cass. 21258/16 e Cass. 2045/17);
L´opposizione esecutiva, nel caso di specie, e´ stata trattata, "con totale pretermissione della scansione processuale disegnata dal codice, dal giudice dell´esecuzione non solo e non tanto con una inammissibile fusione e confusione delle due fasi, quella sommaria di sua competenza e quella di merito, quanto piuttosto con l´esaurimento anche della seconda con una pronuncia che, adottata senza il rispetto di alcuna delle regole dettate per il giudizio a cognizione piena in cui si estrinseca ogni opposizione esecutiva nella fase successiva a quella sommaria, ambisce chiaramente, fin dalla sua autodefinizione quale sentenza, a definire le questioni di diritto agitate dalle parti contrapposte con efficacia di giudicato".
Fonte andreani.it articolo scritto da Giovanni Iaria