Il reato di inosservanza dell´obbligo di istruzione del figlio minore, sanzionato dall´articolo 737 c.p. con la pena dell´ammenda per i genitori, non può essere considerato dal giudice non punibile per particolare tenuità del fatto. La nuova causa di non punibilità prevista dall´articolo 131-bis c.p., infatti, non è applicabile ai procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di pace, per i quali l´unica via percorribile rimane quella della "esclusione della procedibilità", di cui all´articolo 34 del D.lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), che, tuttavia, si fonda su presupposti applicativi diversi. Questo è quanto emerge dalla sentenza 53683 delle Sezioni unite della Cassazione, depositata ieri.
Il caso
La vicenda giudiziaria che ha portato all´affermazione di tale principio trae origine da una sentenza del Giudice di pace di Verona, il quale aveva ritenuto non punibili due genitori per l´inosservanza dell´obbligo della istruzione elementare del figlio minore, in applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per il giudice onorario, anche al reato di inosservanza dell´obbligo scolastico poteva essere applicata la causa di non punibilità prevista dall´articolo 131-bis c.p., nonostante dinanzi al Giudice di pace fosse applicabile la causa di non procedibilità prevista dall´articolo 34 del D.lgs. 274/2000. In particolare, optando per la non punibilità, il giudice sottolineava la differenza tra i due istituti, ritenendo prevalente nella fattispecie l´assoluzione per i genitori, piuttosto che l´esclusione della procedibilità, «in ragione della pluralità delle fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato poche unità di euro».
La soluzione delle Sezioni unite
La spinosa questione dell´applicabilità della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del Giudice di pace arriva sino alle Sezioni unite, che, a fronte di due orientamenti contrapposti, optano per quello più rigido, che esclude l´articolo 131-bis per i procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace. Si tratta perlopiù di delitti di minore gravità e di contravvenzioni, tra cui rientra anche l´inosservanza dell´obbligo scolastico, che sono sottoposti ad un regime differenziato e per i quali vi è la possibilità, ai sensi dell´articolo 34 del D.lgs. 274/2000, di una estinzione del relativo procedimento sulla base della valutazione della occasionalità della condotta, della esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato e, soprattutto, del ruolo della persona offesa. In sostanza, per i giudici di legittimità, la finalità conciliativa del procedimento penale speciale dinanzi al giudice onorario e la sostanziale diversità strutturale dei due istituti non consentono di ritenere applicabile la non punibilità per tenuità del fatto anche dinanzi al Giudice di pace.
*scritto da Andrea Alberto Moramarco e pubblicato su Sole 24 Ore Scuola 29/11/2017