Con la recente pronuncia n. 8333 depositata lo scorso 4 aprile, la Cassazione puntualizza gli obblighi informativi della banca, statuendo l´importante principio per cui l´obbligo di informazione e trasparenza che grava sull´intermediario finanziario non viene meno nel caso in cui l´operazione sia adeguata al profilo di rischio dell´investitore e al suo livello di conoscenza del mercato finanziario.
Il caso sottoposto all´attenzione della Suprema Corte prende le mosse dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento con il quale la Banca erogava ad un investitore qualificato un prestito finalizzato all´acquisto di quote di fondi d´investimento gestiti da una società controllata dalla stessa banca, che le tratteneva in pegno a garanzia del rimborso del finanziamento.
Nel corso del giudizio di appello erano ben emersi gli inadempimenti cui era incorso l´intermediario, in relazione al mancato assolvimento degli obblighi informativi inerenti sia la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione – la cui conoscenza sarebbe stata necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento – sia concernenti il conflitto di interesse ex art. 27 del regolamento Consob, essendo oggetto dell´investimento fondi emessi e gestiti da società del medesimo gruppo bancario.
La Corte d´appello, tuttavia, pur accertando siffatto inadempimento, escludeva che lo stesso fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell´art. 1455 c.c., per una duplice ragione: in primo luogo, i prodotti finanziari negoziati dovevano ritenersi adeguati al profilo del cliente, del quale era stata appurata la elevata propensione al rischio e la buona conoscenza del mercato finanziario; in secondo luogo, si sarebbe dovuto pensare "secondo un principio di normalità" che, nonostante l´assenza di precise informazioni sui prodotti acquistati, l´investitore avrebbe comunque ordinato l´esecuzione di quel tipo d investimento.
Con la sentenza dello scorso 4 aprile, la Cassazione ribalta le conclusioni cui era giunta la Corte di seconda istanza e delinea, con estrema chiarezza, quali sono gli obblighi informativi che l´intermediario finanziario deve rispettare, specificando anche in quali casi la violazione di siffatti obblighi non legittima la richiesta dell´investitore di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le mosse dell´argomentazione dei giudici partono, inevitabilmente, dall´art. 28 del regolamento Consob del 1 luglio 1998 n. 11522, che – al comma 1 – statuisce, tra le altre cose, l´obbligo per gli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, di chiedere all´investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; il comma 2, invece, pone il perentorio divieto per l´intermediario di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all´investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Sul punto la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, a fronte dell´inadempimento dell´intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l´investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la risoluzione del contratto sottoscritto, essendo l´inadempimento verificatosi grave ai sensi dell´art. 1455 c.c.: su un piano logico la conoscenza, da parte dell´investitore, della natura, dei rischi e delle implicazioni della specifica operazione o del servizio, è elemento essenziale ed imprescindibile per compiere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; sotto un profilo strettamente giuridico, l´assenza di una appropriata attività informativa con riguardo all´operazione finanziaria o al servizio di investimento preclude in radice all´intermediario di procedere alla sottoscrizione dell´operazione di mercato (Cass., sent. n. 13765/2017).
Tale conclusione non deve apoditticamente mutare nel caso in cui l´investitore sia soggetto esperto, sulla scorta dell´aprioristica premessa – fatta propria dalla Corte d´appello e censurata dalla Cassazione con la sentenza in commento – secondo cui l´inadempimento della banca ai propri obblighi informativi non è grave qualora l´operazione posta in essere, sebbene aleatoria, sia comunque adeguata al profilo di rischio dell´investitore, che ha una buona conoscenza del mercato finanziario: anche in presenza di investitore esperto, infatti, l´adeguatezza al profilo di rischio del cliente e la buona conoscenza del mercato finanziario sono elementi totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all´acquisto.
In particolare, la Corte evidenzia "...che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l´intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell´operazione, che dunque si ha tutto l´interesse a ricevere".
In siffatte circostanze, qualora si provi che la mancanza di informazione da parte della banca abbia influito sulla valutazione e sulla scelta del migliore investimento, l´investitore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto; diversamente, invece, l´inadempimento della banca non è grave a tal punto da rendere risolubile il contratto qualora, nonostante la mancanza di informazioni da parte dell´intermediario, l´investitore possegga una conoscenza personale delle caratteristiche dello specifico prodotto in questione e, sulla scorta di siffatte conoscenze, si determini a sottoscrivere il contratto.
Rosalia Ruggieri, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, nell´anno 2010 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2013. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.
Ha già pubblicato su questo sito, i seguenti articoli: 1) Avvocati: va sanzionato chi aziona più procedure esecutive contro lo stesso debitore, 29 novembre 2017
2) Furto dalle impalcature: Condominio non risponde se c´è il caso fortuito, 27 dicembre 2017
3) Infortuni sul lavoro, quando sono indennizzabili: Cassazione ricostruisce sistema, 21 febbraio 2018
4) Terapie senza consenso informato: Cassazione chiarisce quando è possibile il risarcimento, 21 marzo 2018
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