La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all´esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un´eccezione in senso stretto, non rilevabile d´ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione prima civile, con Sentenza n. 19811 del 4/10/2016. La vicenda culminata con la Sentenza in commento ha preso le mosse dalla Sentenza della Corte d´appello di Perugia, che aveva rigettato la domanda con la quale il marito aveva chiesto il riconoscimento dell´efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra lo stesso e la moglie.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la donna avesse tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta la prolungata convivenza con il marito, successiva alla celebrazione delle nozze.
Avverso tale sentenza, l´uomo aveva proposto ricorso per cassazione avverso il quale aveva resistito la donna che si era opposta richiamando la prolungata convivenza successivamente alla celebrazione delle nozze.
Tale ultimo assunto non è stato però accolto dai Supremi Giudici, chiamati a dirimere la delicata controversia, in quanto obiezione tardiva che la donna avrebbe dovuto eccepire nella primissima fase di Giudizio.
Infatti, secondo condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato la Sezione, la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all´esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un´eccezione in senso stretto, non rilevabile d´ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Ciò posto, e tenuto conto dell´applicabilità nel procedimento "de quo" delle norme sul rito ordinario di cognizione, l´eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti déll´ar. 166 cod. proc. civ., doveva ritenersi tardiva.
Inammissibile anche la prima censura del ricorso incidentale, con cui la ricorrente incidentale aveva lamentato violazione o falsa applicazione dell´art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all´art. 163, comma 3, n. 3, del medesimo codice, rilevando che la Corte territoriale non si era pronunciata sull´eccezione di nullità dell´atto di citazione per assoluta incertezza sulla cosa oggetto della domanda.
Ma secondo i Supremi Giudici, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un´eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d´ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitazione dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall´art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406).
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