In tema di notificazione, ai sensi dell´art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell´avvocato notificante, la sua identificazione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire anche aliunde, in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell´atto notificato e vidimato dal consiglio dell´ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all´autorizzazione del consiglio dell´ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l´atto.
Pertanto, nel caso di specie, "la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell´avv. menzionato, attraverso la sua indicazione e l´accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con Ordinanza, 14/03/2017, n. 6518, enunciando un principio di particolare importanza riguardo alla denunciata nullità della notificazione a mezzo pec per essere la relata di notifica priva della firma digitale del difensore.
Nel giudizio di cassazione, la parte resistente aveva, appunto, chiesto alla Corte di dichiarare la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da controparte, proprio in ragione di tale ritenuta nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, e ciò in quanto la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta).
La Corte, però, ha disatteso tale eccezione, rilevando che la relata era stata "inequivocabilmente" trasmessa dalla casella PEC dell´avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza, pertanto, che fossero stati limitati i diritti difensivi della parte ricevente.
Richiamando una propria precedente sentenza, la Corte ha ricordato che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell´atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l´esecutore dell´atto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, "in tema di notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell´avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire" anche aliunde (e nella specie: "in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell´atto notificato e vidimato dal consiglio dell´ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all´autorizzazione del consiglio dell´ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l´atto.")).
Pertanto, nel caso di specie, "la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell´avv. menzionato, attraverso la sua indicazione e l´accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale".
Ciò, a prescindere dall´ulteriore rilievo (Cass. S.U, Sentenza n. 7665 del 2016) alla cui stregua "l´irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell´atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 713/2016 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall´avvocato FRANK MARIO SANTACROCE;
- ricorrente -
contro
S.G.S. DENTAL S.A.S. DI S.G. & C. - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 25 presso lo studio dell´avvocato LUIGI VALENSISE che la rappresenta e difende unitamente all´avvocato STEFANO GRIGGIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1529/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1529 del 2015 (pubblicata il 15 maggio 2015), ha respinto l´appello proposto da G.F., il quale era rimasto soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace di quella stessa città alla creditrice, SGS Dentral SAS di S.G. & C, a titolo di risarcimento dei danni, riconosciuti dal lodo arbitrale irrituale pronunciato da un arbitro unico, e l´ha condannato anche al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente non contesta la rilasciabilità del decreto ingiuntivo sulla base di un lodo irrituale favorevole (come da risalente insegnamento (Sez. 1, Sentenza n. 1628 del 1975), secondo cui "un lodo arbitrale irrituale, ancorchè la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l´emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall´art. 633 c.p.c., può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l´emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall´esistenza di contestazioni intorno all´esistenza ed esigibilità del credito"), ma assume l´esistenza di un errore compiuto dal giudice di appello, con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dal mancato esame della domanda di merito coltivata dall´opposto, in violazione dell´art. 645 c.p.c., e art. 1442 c.c..
La doglianza, ammissibile in quanto il ricorrente dice chiaramente (alle pp. 2-3 del ricorso) quale è stata la domanda proposta davanti al Giudice di appello (ossia: un errore dell´arbitro per falsa rappresentazione della realtà), è anche fondata, tenuto conto di quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 2006), in ordine all´impugnabilità del lodo ("il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l´errore, la violenza, il dolo o l´incapacità delle parti che hanno conferito l´incarico e dell´arbitro stesso") e del fatto che le censure svolte non sono state esaminate e valutate dal giudice d´appello, il quale ha erroneamente escluso che potesse e dovesse procedersi al loro esame in sede di opposizione al monitorio, essendo - invece - doverosa - ove richiesta - non soltanto una verifica dell´esistenza del titolo (come documento) e ma anche l´esame della fondatezza delle censure nel merito, nei limiti dei vizi censurabili secondo il diritto vivente sopra richiamato.
Il ricorrente, infatti, ha ragione a richiamare il principio di diritto (da ultimo espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12083 del 2015) secondo cui "quando ricorre l´esistenza di un vizio comportante l´annullamento del contratto, il convenuto per l´adempimento ha la facoltà di chiedere l´annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell´art. 1442, ultimo comma, cod. civ., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all´unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte". Nè ha pregio l´eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perchè la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell´avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell´atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l´esecutore dell´atto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, "in tema di notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell´avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire" anche aliunde (e nella specie: "in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell´atto notificato e vidimato dal consiglio dell´ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all´autorizzazione del consiglio dell´ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l´atto.")).
Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell´avv. Menzionato, attraverso la sua indicazione e l´accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.
Del resto questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 2016) ha affermato che "l´irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell´atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa, per un nuovo esame condotto alla luce dei principi enunciati, al Tribunale di Padova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Padova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 1 Civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017