Di Redazione su Lunedì, 16 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Niente Irap per il professionista che ha un solo dipendente

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza 9451 del 2016 con la quale si è espressa su questa annosa problematica.
Si tratta di un principio che trova immediata applicazione per tutti i contribuenti esercenti in forma individuale l´attività d´impresa.
In buona sostanza i Supremi Giudici, statuendo in merito ad una vicenda riguardante un avvocato che aveva alle proprie dipendenze solo una segretaria, precisano che in casi come quello in questione il "discrimen" è costituito dalla diversa applicazione del concetto di "autonoma organizzazione".
Non occorre, secondo gli Ermellini, per potersi sottrarre al pagamento dell´Irap, che si tratti di una struttura d´importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso, la maggiore o minore consistenza di tale insieme non è dunque importante purché, ben s´intende, si tratti di fattori che non siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di fornire un effettivo "qualcosa in più" al lavoratore autonomo.
In considerazione di quanto sopra i Giudici di Piazza Cavour, dopo aver rappresentato i vari cambi di rotta , enunciano il seguente principio di diritto: "A norma del combinato disposto del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, coma 1, lettera c), l´esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all´art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all´art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall´applicazione dell´imposta regionale sulle attività produttive l´IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell´autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se, congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell´organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l´id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l´esercizio dell´attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell´imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell´assenza delle condizioni sopraelencate".
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