Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l´effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" in seno all´atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all´esecuzione.
Lo ha stabilito la Cassazione con Sentenza n. 21241 del 2016, sezione III Civile, depositata in data 20 ottobre 2016.
La questione
L´accordo di separazione, omologato dal Tribunale, stabiliva che ciascun coniuge contribuisse in pari misura alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore.
La moglie, sull´assunto che tale "ordine" non fosse stato rispettato dall´ex marito, notificava a quest´ultimo atto di precetto per l´importo di euro 62.441 oltre accessori. Unitamente al precetto, notificava il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale.
L´uomo proponeva opposizione agli atti esecutivi, adducendo che la creditrice non aveva allegato al precetto alcun documento che dimostrasse la correttezza dei calcolo della somma precettata.
Il Giudice di "prime cure" accoglieva tale opposizione, precisando come le spese andassero validamente provate, cosa che nella fattispecie in esame non era avvenuta, in quanto la creditrice non aveva allegato alcuna documentazione di spesa all´atto di precetto, che perciò doveva ritenersi inefficace.
La decisione della Cassazione
Chiamati a decidere in merito a tale controversia, i Giudici supremi a seguito di ricorso promosso dalla donna, hanno osservato come la creditrice non avesse trascritto nel ricorso le richieste istruttorie del cui mancato accoglimento si doleva: omissione che, impedendo ai Supremi Giudici di vagliarne la rilevanza ai fini del decidere, non aveva ad essi consentito di valutare se sussistesse o meno un effettivo interesse all´impugnazione.
La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l´importo del credito azionato in executivis non può essere sanata, ha sottolineato la Corte, dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest´ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell´esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le carenze dell´atto di precetto.
Di una qualche prova documentale si era si fatta carico la donna, ma solo nel Giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quindi in maniera del tutto tardiva rispetto a quanto previsto dalla Legge.
Il Supremo Collegio ha quindi richiamato l´orientamento alla cui stregua il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l´effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità"
Allegazione e documentazione che va compiuta in seno all´atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all´esecuzione, per l´ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell´atto di precetto.
Alla luce delle considerazioni su esposte i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso.
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