Di Redazione su Mercoledì, 11 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Mancato o ritardato pagamento imposte, SC: "condono "9 bis" subordinato ad integrale pagamento, prima rata non basta"

Il condono introdotto dall´art. 9-bis della legge 289/2002 che consente al contribuente di evitare le sanzioni previste dalla legge a fronte del mancato o ritardato pagamento delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni reddituali dallo stesso presentate al Fisco, procedendo al pagamento della sola imposta a cui devono essere aggiunti gli interessi (oppure, nel caso di semplice ritardo, soltanto degli interessi non costituisce un condono premiale ma una forma di condono clemenziale.
Lo ha precisato la Suprema Corte di cassazione, sezione Sesta Civile con ordinanza numero 8627 depositata il 9 Aprile 2018.

I fatti
La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1347/18/2015 aveva rigettato l´appello proposto dall´Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra X avverso la decisione della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di diniego di condono emesso dall´ufficio, poiché, pur avendo la
contribuente aderito al condono ex art. 9 bis della 1. n.
289/2002, il condono, secondo l´Amministrazione, non si era perfezionato in assenza
dell´integrale versamento delle somme dovute. Per la riforma della sentenza della CFR l´Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione, con l´unico motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell´art. 9 bis della legge n. 289/2002, nonché dell´art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all´art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., osservando come - pur
avendo la stessa pronuncia impugnata dato atto del contrario orientamento in materia
espresso dalla giurisprudenza di legittimità quanto agli effetti del mancato versamento dell´intero importo dovuto - erroneamente abbia poi ritenuto ugualmente perfezionato il condono medesimo in ragione del versamento della sola prima rata, ciò dovendo valere, secondo la pronuncia impugnata, «in tutte le ipotesi di "condono" se non sia
diversamente stabilito».

La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato
alla stregua del proprio consolidato indirizzo secondo cui il condono previsto dall´art. 9 bis della L. n.
289/2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte
e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell´imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, "costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece è da ritenersi riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate dagli arti. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata legge, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario".

Pertanto, nell´ipotesi prevista dall´art. 9 bis della L. n. 289/2002, non essendo
necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 in ordine
alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell´importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all´articolo 4, "il condono è condizionato dall´integrale pagamento di quanto dovuto e il
pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato
versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l´adempimento delle successive".

Sulla base delle argomentazioni che precedono, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, essendo
incontroverso che la contribuente, dopo avere aderito al condono, avesse provveduto al
versamento della sola prima rata.