Di Redazione su Venerdì, 29 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Mancata riunione processi, insindacabilità in sede di gravame

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 14 aprile 2016, n. 1509.
Con il secondo motivo di gravame, l´appellante aveva dedotto un vizio della sentenza impugnata a causa del mancato provvedimento di riunione di due ricorsi, quello deciso con la sentenza oggetto del gravame innanzi il giudice d´appello, e quello proposto dalla stessa parte avverso il medesimo provvedimento dirigenziale.
Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata.
Per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha spiegato, i provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli art. 273 e 274 c.p.c., hanno carattere meramente
preparatorio, sono privi di contenuto decisorio e sono insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell´opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale pendono i procedimenti (Cass. Civ., sez. II, 20 luglio 2001, n. 9906; sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24496; SS.UU. 6 febbraio 2015, n. 2245).
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