Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con Sentenza 12 maggio 2016, n. 9780.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che l´obbligo di sentire i minori nei giudizi che li riguardano (quali separazioni e divorzi, affidamenti, adozioni, ecc), previsto dalle varie normative di riferimento e in generale dell´art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, deve essere assolto dai giudici obbligatoriamente per i minori che abbiamo compiuto 12 anni e, nelle ipotesi in cui il minore dimostri di avere capacità di discernimento, anche in età inferiore.
Questo obbligo può essere delegato dal giudice anche a terzi soggetti come ad esperti e consulenti all´uopo nominati, in possesso delle necessarie professionalità (mediatori familiari, assistenti sociali, psi terapeuti e psicologi, eccetera).
Solo nelle ipotesi in cui l´ascolto possa rivelarsi in contrasto con i superiori interessi del minore, potrà non procedersi alle audizioni ma tale scelta, prosegue la Sezione, va adeguatamente motivata.
In questa ottica i Giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dalla madre e dalla nonna di un minore che in un giudizio di adottabilità, era stato sentito dal CTU anziché direttamente dal Giudice.
Sentenza allegata.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che l´obbligo di sentire i minori nei giudizi che li riguardano (quali separazioni e divorzi, affidamenti, adozioni, ecc), previsto dalle varie normative di riferimento e in generale dell´art. 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, deve essere assolto dai giudici obbligatoriamente per i minori che abbiamo compiuto 12 anni e, nelle ipotesi in cui il minore dimostri di avere capacità di discernimento, anche in età inferiore.
Questo obbligo può essere delegato dal giudice anche a terzi soggetti come ad esperti e consulenti all´uopo nominati, in possesso delle necessarie professionalità (mediatori familiari, assistenti sociali, psi terapeuti e psicologi, eccetera).
Solo nelle ipotesi in cui l´ascolto possa rivelarsi in contrasto con i superiori interessi del minore, potrà non procedersi alle audizioni ma tale scelta, prosegue la Sezione, va adeguatamente motivata.
In questa ottica i Giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dalla madre e dalla nonna di un minore che in un giudizio di adottabilità, era stato sentito dal CTU anziché direttamente dal Giudice.
Sentenza allegata.
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