Con Ordinanza interlocutoria n. 8619 del 02/05/2016, la Sesta Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, della possibilità di un più meditato esame del fenomeno "overruling" da esse compiuto con le ordinanze nn. 12410 e 16862 del 2011 circa la natura (questione di giurisdizione, e non ipotesi di sospensione necessaria del giudizio) della litispendenza internazionale.
Ciò nell´ambito di una controversia relativa ad un procedimento di separazione personale tra coniugi, nel quale una delle parti aveva eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano sul presupposto della litispendenza rispetto ad altra causa tra le medesime parti, pendente avanti la magistratura svizzera.
In allegato Ordinanza
Ciò nell´ambito di una controversia relativa ad un procedimento di separazione personale tra coniugi, nel quale una delle parti aveva eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano sul presupposto della litispendenza rispetto ad altra causa tra le medesime parti, pendente avanti la magistratura svizzera.
In allegato Ordinanza
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