Mano durissima della Suprema Corte di Cassazione su quanti abusano dei permessi ex legge 104. Chi utilizza impropriamente tale istituto, hanno ricordato i giudici di legittimità, può essere licenziato al termine di un procedimento disciplinare, anche senza che abbia riportato una condanna penale ed addirittura anche nell´ipotesi che sia stato assolto al termine di un processo penale. Si tratta infatti di una perdurante ipotesi di dolo, che fa cadere come del tutto irrilevanti le giustificazioni offerte dal dipendente pubblico, come il suo precario stato psichico e non solo. Di fronte ad una infedeltà nei confronti del datore di lavoro, anche se non costituente reato, il licenziamento è una sanzione adeguata e obbligata.
I Fatti
Era accaduto che una dipendente della ASL aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare inflittole come sanzione degli abusi di cui la stessa si era resa responsabile nell´utilizzare i permessi della legge 104.
Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto dalla dipendente licenziata ricorso in cassazione.
Con il primo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione dell´art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Secondo la difesa della ricorrente, infatti, i giudici della Corte di Appello avevano emesso una decisione del tutto priva di motivazione in quanto la stessa, a prescindere dall´assoluzione ottenuta dalla lavoratrice in relazione all´imputazione sollevata in sede penale, aveva ritenuto sussistente l´addebitato abuso del diritto. Inoltre non tenendo conto del contingente precario stato psichico della stessa ritenendo proporzionata la massima sanzione irrogata.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando alla Corte di Appello di avere operato una superficiale valutazione della documentazione prodotta in atti.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimitàhanno dichiarato entrambi i motivi infondati. La corte territoriale - così hanno ritenuto i giudici del Palazzaccio - ha operato
un percorso logico-valutativo che ha tenuto ampiamente conto della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente senza che possa ravvisarsi alcun vizio logico e giuridico nella prevalenza che i giudici della Corte di appello hanno attribuito all´elemento soggettivo della condotta medesima che è stato qualificato come i "perdurante ipotesi di dolo".
un percorso logico-valutativo che ha tenuto ampiamente conto della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente senza che possa ravvisarsi alcun vizio logico e giuridico nella prevalenza che i giudici della Corte di appello hanno attribuito all´elemento soggettivo della condotta medesima che è stato qualificato come i "perdurante ipotesi di dolo".
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato
Si allega sentenza
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