La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in maniera ancor più troncante su una delle censure che di sovente è mossa contro i verbali di infrazione al codice della strada, cioè il mancato inserimento del tratto stradale nel quale è stata riscontrata la violazione in un decreto prefettizio, e ribadisce che ciò è necessario solo ove la violazione al C.d.S. sia avvenuta attraverso l´utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece con l´utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.
I giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 5610 dell´ 8 marzo 2018, hanno stabilito che è legittima la multa per violazione del C.d.S. che non indica il tratto di strada ove si è consumata la violazione.
Con ricorso fondato su un unico motivo, veniva impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Lametia Terme, quale giudice di appello, che in riforma della sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, aveva rigettato l´opposizione proposta dall´odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. Il ricorrente censurava il vizio di violazione e falsa applicazione dell´art. 112 c.p.c. deducendo la nullità della gravata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.
Motivi della decisione
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso era infondato e da rigettare.
Infatti la sentenza impugnata aveva ritenuto correttamente infondati i motivi su cui si fondava l´opposizione al verbale di contestazione in quanto in contrasto ai noti principi già enunciati dalla stessa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) che "ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell´inserimento del tratto stradale nell´apposito decreto prefettizio, essendo quest´ultimo necessario solo ove la violazione al C.d.S. avviene attraverso l´utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece - come nella fattispecie - con l´utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia."
Il ricorrente tra l´altro, affermavano i giudici di legittimità, nessuna opportuna allegazione aveva operato, in relazione a un diverso orientamento giurisprudenziale che potesse far ritenere la gravata decisione non conforme a principi già enunciati dalla Corte, pertanto il ricorso proposto è stato rigettato.
Si allega sentenza
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