Di Redazione su Mercoledì, 14 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Multa legittima anche quando strada non sia inclusa nel decreto, SC: "Tranne che non sia rilevata a distanza"

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in maniera ancor più troncante su una delle censure che di sovente è mossa contro i verbali di infrazione al codice della strada, cioè il mancato inserimento del tratto stradale nel quale è stata riscontrata la violazione in un decreto prefettizio, e ribadisce che ciò è necessario solo ove la violazione al C.d.S. sia avvenuta attraverso l´utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece con l´utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.

I giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 5610 dell´ 8 marzo 2018, hanno stabilito che è legittima la multa per violazione del C.d.S. che non indica il tratto di strada ove si è consumata la violazione.

I Fatti
Con ricorso fondato su un unico motivo, veniva impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Lametia Terme, quale giudice di appello, che in riforma della sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, aveva rigettato l´opposizione proposta dall´odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. Il ricorrente censurava il vizio di violazione e falsa applicazione dell´art. 112 c.p.c. deducendo la nullità della gravata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Motivi della decisione
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso era infondato e da rigettare.
Infatti la sentenza impugnata aveva ritenuto correttamente infondati i motivi su cui si fondava l´opposizione al verbale di contestazione in quanto in contrasto ai noti principi già enunciati dalla stessa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) che "ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell´inserimento del tratto stradale nell´apposito decreto prefettizio, essendo quest´ultimo necessario solo ove la violazione al C.d.S. avviene attraverso l´utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece - come nella fattispecie - con l´utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia."

Il ricorrente tra l´altro, affermavano i giudici di legittimità, nessuna opportuna allegazione aveva operato, in relazione a un diverso orientamento giurisprudenziale che potesse far ritenere la gravata decisione non conforme a principi già enunciati dalla Corte, pertanto il ricorso proposto è stato rigettato.
Si allega sentenza

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