Si tratta di un tema estremamente dibattuto nella giurisprudenza, di legittimità e soprattutto di merito, e certamente di grande impatto sulla vita e i rapporti di tantissime famiglie. Parliamo della controversa questione della cessazione degli effetti civili della separazione, ancorché questa sia stata dichiarata con sentenza passata, anche da tantissimi anni, in giudicato. Una questione che si pone, soprattutto, quando uno dei due ex coniugi muore, ponendosi così la problematica dei diritti successori.
Sì, perché qualora l´ex riesca a dimostrare in giudizio che vi sia stata una riconciliazione, anche quando sia mancata una ripresa della coabitazione, allora deve ritenersi che siano venuti meno gli effetti della pronuncia separativa, con le conseguenze del caso anche in materia successoria.
Proprio questo è stato il filo conduttore di una recentissima, e importantissima, ordinanza della Cassazione che, con dovizia di particolari, pur rigettando il ricorso tendente a far accertare tale ripresa di comunione umana e spirituale tra i due ex, ha fornito in linea interpretativa importanti principi riguardo questo delicatissimo istituto.
La mera frequentazione tra coniugi non determina di per sé la cessazione degli effetti della separazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione II Civile, con ordinanza n. 1630 del 2018, depositata il 23 gennaio 2018.
Con tale ordinanza, i supremi giudici hanno precisato come per riconoscere la cessazione degli effetti della separazione personale tra coniugi, ai fini successori, sia necessario mostrare l´effettiva ricostruzione del rapporto sia in termini materiali che spirituali, dando concreta prova di tale riconciliazione nonché della coabitazione.
Nel caso sottoposto all´attenzione della Corte di Cassazione, la (ex) consorte del de cuius chiamava innanzi al Tribunale di Napoli gli eredi universali del defunto marito rivendicando la propria qualità di erede legittimaria, ritenendo validi e spendibili i propri diritti successori essendo - questa la tesi da ella sostenuta - intervenuta la cessazione degli effetti della separazione a seguito dell´avvenuta ricostruzione del rapporto tra i coniugi.
Gli eredi eccepivano la carenza di legittimazione della donna per l´avvenuta separazione passata ormai in giudicato.
La consorte tuttavia nonostante le pronunce del Tribunale in primo e secondo grado decideva di sottoporre la delicata questione ai giudici di Piazza Cavour in considerazione del fatto che, a suo avviso, non fosse stata valutata in maniera corretta la circostanza che tra i coniugi vi era stata un´effettiva ricostruzione del rapporto sia in termini materiali che spirituali.
Ma anche la Corte non riteneva, tuttavia, di poter accogliere le richieste della coniuge superstite, non avendo la stessa in citazione fatto alcun riferimento a particolari elementi fondanti la domanda; in particolare non fornendo alcuna prova in ordine alla cessazione degli effetti civili della separazione né in ordine all´avvenuta riconciliazione.
Quanto detto, in concomitanza con l´abbondante passaggio in giudicato della sentenza, portava a non ravvisare in capo alla richiedente la sussistenza dei diritti successori in suo favore.
Infatti, in assenza di una specifica dichiarazione di riconciliazione l´unico fattore suppletivo avrebbe potuto essere ravvisato in una mostrata e stabile coabitazione intervenuta tra i coniugi, palesando ciò un´ effettiva ripresa della vita coniugale non evincibile, invece, in incontri, se anche ripetuti, di per sé non indicativi di un rapporto stabile.
La Corte rigettava dunque il ricorso.
Si allega ordinanza.
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